47) Kelsen. La dottrina pura del diritto.
Hans Kelsen (1881-1973), grande storico e teorico del diritto, si
 proposto di liberare il diritto stesso da tutte le
sovrastrutture, che si erano mescolate ad esso nel corso dei
secoli (giusnaturalismo, concezione sociologica del diritto). Del
suo impegno per l'autonomia del diritto  testimonianza la sua
opera fondamentale La dottrina pura del diritto (1933,
ripubblicata nel 1960). La dottrina pura del diritto consiste in
un approccio scientifico al diritto in quanto tale. Ci 
possibile solo se si purifica il diritto dagli elementi che gli
sono estranei.
H. Kelsen, Reine Rechtslehre. Einleitung in die
rechtswissenschaftliche Problematik, Wien, 1934; traduzione
italiana Lineamenti di dottrina pura del diritto, a cura di R.
Treves, Einaudi, Torino 1967, pagina 48.

 La dottrina pura del diritto  una teoria del diritto positivo.
Del diritto positivo semplicemente, non di un particolare
ordinamento giuridico. E' teoria generale del diritto, non
interpretazione di norme giuridiche particolari, statali o
internazionali.
Essa, come teoria, vuole conoscere esclusivamente e unicamente il
suo oggetto. Essa cerca di rispondere alla domanda: che cosa e
come  il diritto, non per alla domanda: come esso deve essere o
deve essere costituito. Essa  scienza del diritto, non gi
politica del diritto.
Se viene indicata come dottrina pura del diritto, ci accade
perch vorrebbe assicurare una conoscenza rivolta soltanto al
diritto, e perch vorrebbe eliminare da tale conoscenza tutto ci
che non appartiene al suo oggetto esattamente determinato come
diritto. Essa vuole liberare cio la scienza del diritto da tutti
gli elementi che le sono estranei. Questo  il suo principio
metodologico fondamentale e sembra di per s comprensibile a
tutti. Uno sguardo alla scienza tradizionale del diritto nel suo
sviluppo durante il corso dei secoli diciannovesimo e ventesimo
dimostra per chiaramente quanto questa sia ancora lontana dal
rispondere a una tale esigenza di purezza. In modo del tutto
acritico la giurisprudenza si  infatti mescolata con la
psicologia e la biologia, con l'etica e la teologia. Oggi non
esiste quasi pi una scienza speciale nella quale il giurista non
si creda competente; anzi, egli crede di poter accrescere la sua
fama scientifica col prendere appunto in prestito elementi da
altre discipline. Con ci, naturalmente, la vera e propria scienza
giuridica va perduta.
Novecento filosofico e scientifico, a cura di A. Negri, Marzorati,
Milano, 1991, volume quarto, pagina 112.
